
Esistono due norme a tutela della tranquillità delle persone dai rumori molesti prodotti dal vicinato:
Le misure effettuate dal tecnico sono abbastanza simili, ma sono diversi i metodi di calcolo ed i limiti di riferimento. È del tutto frequente che un rumore ritenuto "accettabile" ai sensi della legge 447/95 sia "non tollerabile" per l'articolo 844 c.c.
Allora, quale legge conviene applicare?
I tempi di risoluzione dei contenziosi sono in genere più lunghi e concludersi, in alcuni casi, solo con un indennizzo a favore del querelante.
Detto in altri termini, facendo appello all'art. 844 c.c. si vince quasi sempre, ma in tutti i casi in cui é possibile si fa' sempre riferimento alla legge 447/95 Contatti

La legge 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) é un potente strumento normativo che equipara il rumore ad una forma di "inquinamento ambientale", quindi ad un problema di salute pubblica.
Poiché é compito delle istituzioni tutelare la salute pubblica, la risoluzione delle problematiche è in genere abbastanza rapida.
Una volta effettuata la perizia fonometrica nella vostra abitazione, se questa è a vostro favore, provvediamo, su vostra delega, ad inoltrarla direttamente alle autorità competenti, o, laddove non possibile, ad indicarvi le modalità su come procedere.
In quali casi si applica?
Secondo le definizioni della stessa legge 447/95 devono valere entrambe le seguenti condizioni:
-
- Immissione di rumore in "ambiente abitativo", ovvero in "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive [...] salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive"
- - Rumore prodotto da: "Infrastutture di trasporto, impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile"
Sorgente | Disturbato | L.447/95 | 844 c.c. |
Trasporti | Abitazione | SI | SI |
Trasporti | Locale | NO | SI |
Locale | Abitazione | SI | SI |
Locale | Locale | SI | SI |
Abitazione | Abitazione | NO | SI |
Abitazione | Locale | NO | SI |
Rimane comunque l'obbligo di rispettare i limiti assoluti di zona, in ambiente esterno, previsti dal piano di zonizzazione acustica, o, per i comuni che ne sono sprovvisti, dal DPCM 1/3/1991.
Occorre precisare, perché si tratta di un caso molto frequente, che gli avventori che si intrattengono facendo chiasso nei pressi di un locale che esercita la sua attività esclusivamente al chiuso, sono considerati come una sorgente di rumore imputabile al locale.
Inoltre: "La tutela apprestata dalla L. 447/95 contro l'inquinamento acustico prescinde dal numero delle persone potenzialmente lese, in quanto salvaguarda la salute pubblica senza richiedere che la situazione di pericolo involga necessariamente l'intera collettività, essendo sufficiente la lesione alla salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona)" (Sentenza n° 1114 del 11/04/2008 - TAR Lombardia). Contatti

La misura può essere effettuata esclusivamente da un tecnico abilitato ed iscritto in un apposito registro nazionale dotato dell'apparecchiatura di misura di tipo e classe di precisione previsto dalla norma, sottoposta a taratura biennale obbligatoria presso un centro di taratura nazionale.
Il tecnico concorda in modo riservato (senza che la controparte ne venga a conoscenza) un appuntamento con il cliente di norma nel giorno ed orario in cui questi dichiara di avvertire il maggiore fastidio. Le misure vengono in genere effettuate nell'ambiente in cui si avverte maggior rumore.
Il tecnico effettua di norma un minimo di 4 misurazioni:
Le misurazioni a finestre chiuse sono necessarie perché a volte il rumore si propaga attraverso le strutture dell'edificio invece che (esclusivamente) per via aerea; in questi casi il rumore a finestre aperte può risultare "coperto" dagli altri rumori ambientali (indipendentemente dal fatto che questi risultino o meno gradevoli), mentre si avverte il maggiore fastidio proprio a finestre chiuse. Può anche succedere che il rumore che si propaga attraverso le strutture sia ben avvertibile a diversi piani di distanza dalla sorgente, ove il rumore trasmesso per via aerea risulti impercettibile.
Le misure a sorgente spenta si effettuano per l'applicazione del "criterio differenziale" (nei casi previsti dalla norma) che consente di "pesare" il contributo della sorgente in questione nei confronti degli altri rumori presenti nell'ambiente. La misura a sorgente spenta (residuo) si effettua quindi, in genere, prima dell'apertura o dopo la chiusura dell'attività che é oggetto della nostra indagine. La misura a sorgente accesa (ambientale) comprenderà al suo interno anche le normali pause in cui il rumore non si manifesta, ad eccezione dei soli rumori anomali che verranno epurati in fase di elaborazione (es: passaggio di un'ambulanza a sirene accese); il rumore ambientale, cioé, non è rilevato nei soli istanti di tempo nei quali il rumore oggetto della nostra attenzione si manifesta, ma in un intervallo adeguatamente lungo ad una corretta "caratterizzazione" del fenomeno.
Occorre precisare che tutte le misurazioni devono effettuarsi nel periodo di riferimento diurno (6:00-22:00) o in quello notturno (22:00-6:00) perché i limiti di riferimento sono differenti.
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Se vi piacciono i numeri, potete leggervi il DPCM 14/11/97, a meno che il vostro Comune sia ancora privo di classificazione acustica del territorio, nel qual caso dovrete fare riferimento ai limiti previsti nel DPCM 1/3/1991.
Alla fine della lettura, probabilmente continuerete a chiedervi: "ma in definitiva qual'é il limite a casa mia?"
Poiché districarsi fra numeri e terminologia non é del tutto semplice, non riporteró questi dati ma proveró a farvi comprendere i criteri sui quali sono basati.
- I limiti sono più restrittivi la notte e più tolleranti di giorno, per garantire migliori condizioni di riposo.
- I limiti sono più restrittivi in aree densamente abitate -zone B-, più tolleranti nel centro storico -zone A- (ove le caratteristiche costruttive datate rendono più problematico l'attenuazione dei rumori) ed ancora più tolleranti in zone a minor densità abitativa -zone C- ove la maggiore distanza fra le abitazioni e la presenza di vegetazione attenuano il rumore.
- Se il Comune si é dotato di classificazione acustica, tiene conto delle realtà territoriali e tutela maggiormente i ricettori sensibili, come gli ospedali.
Assai più frequente è invece il caso di superamento dei limiti previsti dall'applicazione del criterio "differenziale", di cui abbiamo già parlato, a patto che vengano superate delle soglie di applicabilità. Tali soglie sono previste nelle misure effettuate ai sensi della legge 447/95 ma non in quelle effettuate ai sensi dell'art. 844 c.c.
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Il vostro orecchio é uno strumento molto più affidabile di uno smartphone, nel senso che, se percepite una sensazione di fastidio, probabilmente i limiti di legge sono stati superati. Purtroppo non c'é modo di saperlo finché delle misure, fatte seriamente, non sono state realizzazte.
Personalmente ritengo la stima fatta con uno smartphone di una totale inutilità e provo a spiegarvene il motivo:
- Un microfono di misura deve avere una risposta perfettamente piatta su tutto lo spettro udibile; questa è una caratteristica molto costosa da ottenere e molto distante dal comportamento del microfono dello smartphone che é progettato per presentare una "decente" uniformità in un ristretto campo di frequenze utilizzato nelle comunicazioni radiofoniche.
- La grandezza misurata dal microfono deve essere "ponderata" per ciascuna banda di frequenza da un'apposita curva che tiene conto delle caratteristiche non lineari dell'orecchio umano.
- Le app degli smartphone, così come i fonometri da poche decine di euro acquistati nella bancarelle, riportano in genere o il valore istantaneo, o una media calcolata in pochi minuti; in realtà questi valori non possono essere raffrontati con i limiti di legge, perché occorre correggere la media con un'apposita proporzione che estende il valore a tutto il periodo di riferimento, in base al numero di ore in cui l'evento si manifesta.
- Anche per l'attrezzatura professionale, lo "zero" dello strumento può spostarsi in modo significativo in base alle condizioni ambientali, come la pressione atmosferica; proprio per questo la norma impone di effettuare una calibrazione prima (e dopo) ciascuna misura con un generatore di toni di riferimento certificato.
- Tutta la catena di misura (microfono, preamplificatore, fonometro, banco di filtri a terzi d'ottava e calibratore) é sottoposta a revisione biennale obbligatoria presso istituti certificati, per garantire che nel tempo i valori misurati non si discostino da quelli di taratura.
- L'errato orientamento del microfono, la presenza di persone ed ostacoli, condizioni metereologiche inadeguate ad effettuare misurazioni, possono aggiungere consistenti errori.
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Qualsiasi attività può creare rumore che disturba il vicinato. Di seguito riporto alcuni casi che sono stati oggetto di mie misurazioni:
- - Attività: Scuole di danza, palestre, pub e locali di ristorazione, al chiuso o all'aperto, con diffusione di musica. Sorgente: Musica elettroamplificata
- - Attività: Locali di ristorazione climatizzati, supermercati con banconi frigorifero, fiorai, carnezzieri, fruttivendoli ed altre attività dotate di celle frigorifere. Sorgente: Ventole di raffreddamento degli impianti, specie se di vecchia fabbricazione.
- - Attività: Locali di ristorazione, bar e di produzione cibo. Sorgente: Impianti di aspirazione fumi di cottura, specie se installati in cortiletti interni ai condomini.
- - Attività: Locali di ristorazione, pub ed altri luoghi di ritrovo, in particolare con apertura serale e con tavoli all'aperto. Sorgente: Avventori chiassosi che si intrattengono nei pressi del locale anche dopo aver effettuato la consumazione.
- - Attività: Autolavaggi con lancia o con rulli. Sorgente: pompe e compressori per acqua di lavaggio, compressori d'aria e movimentazione scarichi, rumore di rulli e scrosci d'acqua, aspirapolvere.
- - Attività: Fabbri, falegnami, fabbriche di infissi. Sorgente: Arnesi da taglio, martelli.
- - Attività: Fabbriche di lavorazione ed eventuale imballaggio di prodotti di vario genere. Tipografie. Sorgente: Macchinari semi-automatici per produzione e/o imballaggio.
- - Attività: Autorimesse, in particolare se al servizio di imprese che effettuano lavoro notturno (trasporti passeggeri, auto-trasporti, raccolta rifiuti). Sorgente: Movimentazione veicoli.
- - Attività: Pompe rifornimento carburante, in particolare se al servizio di imprese che effettuano lavoro notturno. Sorgente: Impianti di erogazione carburante, movimentazione veicoli.
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Alcuni Comuni emanano apposite ordinanze per regolamentare gli spettacoli dal vivo e la diffusione di musica nei locali, sia in aree interne che esterne. Spesso queste ordinanze stabiliscono un limite orario oltre il quale le attività di pubblico spettacolo e diffusione sonora elettroamplificata sono vietate; a volte impongono anche limiti di ore settimanali o di giorni al mese in cui determinate attività possono svolgersi.
Come variano quindi i limiti negli orari in cui gli spettacoli sono consentiti?
Semplicemente NON VARIANO.
Un'attività autorizzata ad effettuare spettacoli, musica dal vivo, animazione, proiezione di film e quant'altro comporti la produzione di "rumore" deve comunque rispettare i limiti previsti dalla legge 447/95.
Le misure fonometriche sono lunghe e complesse; richiedono l'intervento di un tecnico competente, richiedono attrezzatura certificata e sottoposta a taratura periodica, richiedono misure a finestre aperte ed a finestre chiuse, con sorgente di rumore accesa e spenta. Il valore in decibel da confrontare con i limiti di legge é una media temporale opportunamente ponderata.
Le misure fonometriche non sono autovelox che rilevano una velocità istantanea. Le ordinanze comunali sono quindi una sorta di coprifuoco che permettono alle forze dell'ordine di garantire una fascia oraria di rispetto e di accertare, senza effettuare misurazioni, se l'evento disturbante c'é oppure non c'é.
Queste ordinanze sono lecite? probabilmente in genere si (ma non mancano, ad ogni rinnovo, valanghe di ricorsi da parte dei gestori dei locali).
Sono giuste? Sicuramente non nei confronti di quei locali che hanno investito soldi per adeguarsi ai limiti di legge, che si trovano costretti a limitare la propria attività anche se non arrecano disturbo alcuno.
Il Comune può concedere delle deroghe ai limiti previsti dalla 447/95?
Nessuna attività può ottenere una deroga ai limiti di legge per uno o tre mesi; il Sindaco può approvare delle deroghe solo per eventi particolari come feste di importanza nazionale, la festa per il patrono della città o comunque eventi limitati a pochissimi giorni l'anno.
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